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Prevenzione incendi
Il D.M. 16/02/1982
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, contiene
lelenco delle 97 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; gli edifici
storici vengono individuati come di seguito indicato:
Attività n. 90
Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche,
archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti
alla vigilanza dello Stato di cui al Regio Decreto n. 1564 del 07/11/1942
Tale attività è meglio specificata dalla Circolare n. 36 del 11/12/1985, che dice:
Le disposizioni contenute nel Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564 tendono
essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse
storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come
scopo primario quello della salvaguardia dellincolumità delle persone, si ritiene
che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito
all obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai
controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del fuoco:
a) non sono compresi nel punto 90) del D.M. 16/02/82 e quindi non
soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco,
gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività
elencate nel citato decreto 16/02/1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai
controlli antincendio le aree a rischio specifico, quali gli impianti per la produzione di
calore, le autorimesse, i depositi, ecc
;
b) sono invece compresi nel punto 90) del D.M. 16/02/82, e quindi
soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco,
gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività
elencate nel citato decreto 16/02/1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli
ospedali, le scuole, i teatri i cinematografi, ecc
; per tali edifici, in relazione
alluso cui sono destinati, devono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al Regio
Decreto 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendio specifiche previste per le
attività in essi svolte.
c) i luoghi di culto non sono soggetti ai controlli di prevenzione
incendi da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco a meno che allinterno non si
svolgano manifestazioni di altro genere (concerti, ecc
).
Restano salve le disposizioni contenute allart. 15 del D.P.R. 577/82.
Per quanto riguarda altre attività, soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
del D.M. 16/02/1982, esse devono essere individuate in base alla destinazione duso
ed alle caratteristiche del locale, alla presenza di aree a rischio specifico ed alla
tipologia degli impianti. |
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