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Normativa

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Prevenzione incendi

Il D.M. 16/02/1982 “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”, contiene l’elenco delle 97 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; gli edifici storici vengono individuati come di seguito indicato:

Attività n. 90
“Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio Decreto n. 1564 del 07/11/1942”

Tale attività è meglio specificata dalla Circolare n. 36 del 11/12/1985, che dice:

“Le disposizioni contenute nel Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564 tendono essenzialmente a salvaguardare gli edifici pregevoli ed i loro contenuti di interesse storico o culturale, tenuto conto che le norme di prevenzione incendi si prefiggono come scopo primario quello della salvaguardia dell’incolumità delle persone, si ritiene che, in linea di massima, possono formularsi le seguenti considerazioni in merito all’ obbligo di assoggettabilità degli edifici pregevoli per arte o storia ai controlli di prevenzione incendi da parte dei comandi dei Vigili del fuoco:
a)    non sono compresi nel punto 90) del D.M. 16/02/82 e quindi non soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali non si svolge alcuna delle attività elencate nel citato decreto 16/02/1982. Per tali edifici, però, restano soggette ai controlli antincendio le aree a rischio specifico, quali gli impianti per la produzione di calore, le autorimesse, i depositi, ecc… ;
b)    sono invece compresi nel punto 90) del D.M. 16/02/82, e quindi soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco, gli edifici pregevoli per arte o storia nei quali si svolge una o più delle attività elencate nel citato decreto 16/02/1982, quali i musei o esposizioni, gli alberghi, gli ospedali, le scuole, i teatri i cinematografi, ecc… ; per tali edifici, in relazione all’uso cui sono destinati, devono osservarsi oltre alle disposizioni di cui al Regio Decreto 7 novembre 1942, n. 1564 anche le norme antincendio specifiche previste per le attività in essi svolte.
c)    i luoghi di culto non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco a meno che all’interno non si svolgano manifestazioni di altro genere (concerti, ecc…).
Restano salve le disposizioni contenute all’art. 15 del D.P.R. 577/82.”


Per quanto riguarda altre attività, soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16/02/1982, esse devono essere individuate in base alla destinazione d’uso ed alle caratteristiche del locale, alla presenza di aree a rischio specifico ed alla tipologia degli impianti.